Buoni Postali Fruttiferi

Arbitro Bancario Finanziario - Risarcibilità degli interessi maturati dal 21° al 30° anno – Buono Postali Fruttiferi Serie Q/P

Sono stati numerosi i ricorsi
presentati negli ultimi anni all’Arbitro Bancario Finanziario (organismo di
conciliazione in materia bancaria della Banca d’Italia) che hanno esaminato il
problema dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi serie Q/P.

Si tratta di buoni postali che
originariamente prevedevano stampigliato sul retro un prospetto rendimenti
trentennale, ma sui quali veniva successivamente apposto tramite timbratura un
prospetto rendimenti riguardante il periodo compreso solo tra il primo ed il
ventesimo anno, nulla indicando per il periodo dal ventesimo al trentesimo anno
Quando l’investitore si presentava presso l’Ufficio Postale per la riscossione,
apprendeva che gli interessi che Poste Italiane S.p.a. era disponibile a
versare riguardavano solo i primi vent’anni, nulla corrispondendo per i
successivi dieci.

L’Arbitro Bancario Finanziario si
è sempre pronunciato favorevolmente rispetto alle richieste di corresponsione
degli interessi maturati dal 20° al 30° anno; il Collegio di Coordinamento
dell’Arbitro bancario Finanziario ha poi ulteriormente rafforzato la posizione
dell’organismo in ordine alla risarcibilità.

Con la decisione 6142 del 03
aprile 2020 il Collegio di Coordinamento, dopo aver chiarito che i Buoni
Postali Fruttiferi sono dei documenti di legittimazione, come previsto anche
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13979/2007, ha riconosciuto che l’emissione
di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da
un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare
l’affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi, ben
oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell’effettivo regolamento
contrattuale, occorre ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre
l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un
contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

L’art. 5 del D.M. 13.06.1986, con
cui è stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente
all’emissione in rilievo, si era fatto carico di imporre agli uffici emittenti
l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare
sul documento il differente regime cui essi erano soggetti.

Ciò però non è avvenuto per
quanto riguarda il periodo temporale dal 21° al 30° anno, che infatti non
veniva disciplinato sulla nuova stampigliatura. Pertanto, il rapporto
contrattuale tra emittente e sottoscrittore si può formare solo sulla base dei
dati risultanti dal testo dei buoni.

Da qui la possibilità, per il
Collegio di Coordinamento, di richiedere legittimamente la corresponsione degli
interessi maturati dal 21° al 30° anno.