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Convivenza di fatto

Studio Legale consulenza sulle convivenze di fatto

La legge 76/2016 ha disciplinato, oltre alle unioni civili, anche le convivenze di fatto.

Sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (art. 36).

Prova della stabile convivenza è la dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 lett. b) c. 1 art. 13 Regolamento del Presidente della Repubblica 223/1989.

Ai conviventi di fatto vengono riconosciuti i seguenti diritti:

  • Diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

  • Diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali in caso di malattia e ricovero previsti per i coniugi e familiari;

  • Ogni convivente può designare (con dichiarazione scritta ed autografa, o in caso di impossibilità a redigerla, alla presenza di un testimone) l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati nei casi di: malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi e le celebrazioni funerarie;

  • In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella medesima casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, non oltre i cinque anni. Se nella casa coabitino figli minori o disabili, il convivente superstite ha diritto di abitare la casa comune per un periodo non inferiore a tre anni.

  • In caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, il convivente superstite ha diritto di subentrare in detto contratto;

  • In caso di decesso del convivente per fatto illecito del terzo, il convivente ha diritto al risarcimento che sarebbe spettato al coniuge.

I rapporti patrimoniali tra conviventi

I rapporti patrimoniali tra i conviventi possono essere disciplinati con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, da redigersi per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato. Il contratto così redatto deve essere trasmesso al comune di residenza entro 10 giorni per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il contratto di convivenza si scioglie per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona, per morte di uno dei conviventi.

L’obbligo di corresponsione degli alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto, qualora il convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il Giudice stabilisce a carico dell’altro convivente gli alimenti. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

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